entrata in vigore il 12 agosto 2018.

La Legge di conversione del c.d. Decreto Dignità n. 87/2017 ne ha sostanzialmente confermato il contenuto, introducendo peraltro in tema di contratto a termine un periodo transitorio originariamente non previsto.

In virtù di tale nuova disposizione normativa, le nuove regole (= causale dopo 12 mesi e per qualsiasi rinnovo, durata massima 24 mesi, ammesso sino a n. 4 proroghe, aumento contributivo del 0,5% per ogni rinnovo  – cfr. ns. segnalazione 17.7.2018) si applicano subito:

  1. ai contratti a termine stipulati a partire dal 14.7.2018
  2. a tutti i rinnovi e alle proroghe successive al 31.10.2018

Il periodo transitorio concerne i contratti a termine stipulati prima del 14.7.201, che sino al 31.10.2018 potranno mantenere le vecchie regole in tema di proroghe e rinnovi di cui al D.Lgs. 81/2015 (durata massima 36 mesi, no obbligo di motivazione, sino a 5 proroghe).

Dal 1 novembre 2018 tutte le assunzioni a termine seguiranno le nuove regole.

Sino ad allora esistono dunque diversi regimi da applicare ai contratti a termine, a seconda della data di stipulazione, cui occorre fare molta attenzione.

Il periodo transitorio non riguarda il nuovo limite quantitativo per la somministrazione e i contratti a termine, in vigore già dal 12 agosto: per le assunzioni effettuate dal 12 agosto 2018 in poi il limite di impiego di lavori somministrati/a termine (per sommatoria) è del 30%  del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico al 1 gennaio dell’anno in corso.