È stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto approvato ieri (16.9.2021) dal Consiglio dei Ministri che rende obbligatorio il Green Pass per tutti i lavoratori.

Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 – perciò sino alla scadenza dello stato di emergenza sanitaria – per l’accesso al posto di lavoro sarà necessario il Green Pass, sia nel pubblico che nel privato, sia per i dipendenti che per i collaboratori che per gli autonomi; salvo solo i soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in base alle indicazioni del Ministero della Salute.

Entro il 15.10.2021 i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative delle verifiche, anche a campione, da effettuarsi al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, con individuazione formale dei soggetti incaricati dell’accertamento, che deve avvenire mediante l’apposita App “Verifica C19” installata su un dispositivo mobile: trattasi di applicazione che  consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, pertanto, nel rispetto della privacy. 

L’App “VerificaC19” – attiva anche offline, purché aggiornata almeno quotidianamente con una connessione ad internet – scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo. 
In caso di “schermata rossa” il soggetto non può accedere al luogo di lavoro e deve regolarizzare la propria posizione vaccinandosi o effettuando test antigenico rapido o molecolare. 

Da notare che il possesso del Green Pass non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia esibita. 

Nel settore privato chi non è in possesso di un valido Green Pass è immediatamente sospeso dal servizio sino alla sua presentazione e comunque sino e non oltre il 31.12.2021, senza retribuzione/compenso alcuno, con conservazione del posto di lavoro e senza promozione di procedimento disciplinare.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di sospensione senza presentazione di Green Pass il datore di lavoro può sostituire a tempo determinato il lavoratore, per un periodo non superiore a dieci giorni e comunque entro e non oltre il 31.12.2021, e mantenerlo sospeso sino alla scadenza del contratto stipulato per la sua sostituzione.

L’accesso sul posto di lavoro senza Green Pass costituisce grave illecito disciplinare e deve essere segnalato dal datore di lavoro al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Multe anche per i datori di lavoro che non effettuano i dovuti controlli.

Il Green Pass può essere revocato in caso di nuova positività accertata al Covid-19 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione), perciò è opportuno verificarlo se non quotidianamente almeno periodicamente e al rientro da malattia.