Dal 17 febbraio 2020 – con riferimento alle ritenute operate sulle retribuzioni maturate a gennaio 2020 – si applicano i nuovi adempimenti sugli Appalti (tutti, anche se stipulati prima del gennaio 2020), previsti dal Decreto Fiscale 2020 (di mod. art. 17 bis, DL 241/1997).

Rispetto alla versione originaria in D.L. detti adempimenti sono stati modificati, pertanto si ravvisa opportuno riepilogare la situazione all’attuale stato dell’arte.

QUANDO SI APPLICANO:

in caso di affidamenti di opere o servizi a terze imprese con le seguenti caratteristiche:

  1. valore complessivo annuo (1.1./31.12) > 200.000 (diversi affidamenti tra i medesimi soggetti si sommano)
  2. labour intensive (=prevalente utilizzo di manodopera, con costo pari almeno al 50% del valore totale; é perciò consigliato inserire nel contratto l’importo del costo della manodopera occupata nell’appalto e la relativa incidenza sul valore complessivo)
  3. endo-aziendali (= presso sede del committente)
  4. con utilizzo di strumenti del committente

L’Agenzia delle Entrate può rilasciare un certificato di esonero, valido per 4 mesi, in favore dell’Appaltatore/Subappaltatore alla presenza di determinati requisiti (i. attività oltre 3 anni, ii. regolarità degli obblighi dichiarativi, iii. versamenti registrati nel conto fiscale nell’ultimo triennio per almeno il 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni). 

A CHI SI APPLICANO

Committente, Appaltatore, Subappaltatore

IN COSA CONSISTONO

Per Appaltatore/Subappaltatore:

  1. pagare le ritenute fiscali dei lavoratori impiegati sugli appalti divise per Committente: per ciascun Committente (cod. id. 09) va utilizzato un Mod. F24 singolo (= ogni appalto è un centro di costo distinto), senza possibilità di compensazioni tributarie e contributive;
  2. entro 5 giorni dalla scadenza di pagamento mensile (giorno16/17 se lunedì) fornire al Committente/Appaltatore copia del Mod. F24 quietanzato che lo riguarda, poiché concernente i lavoratori impiegati sul suo appalto;
  3. contestualmente, fornire al Committente/Appaltatore elenco nominativo (c.d. Report Lavoratori) di tutti i lavoratori impiegati sull’appalto il mese precedente con i seguenti dati:
  • nominativo
  • codice fiscale
  • ore di lavoro prestate (= retribuite in generale e sullo specifico appalto, in caso di adibizione su più appalti)
  • retribuzione corrisposta
  • ritenute fiscali operate sulla retribuzione (con dettaglio di quelle relative alla prestazione affidata dal singolo committente in caso di adibizione su più appalti).

Per Committente/Appaltatore:

  1. obbligo di verifica sia dell’invio sia della correttezza della suddetta documentazione da parte di Appaltatore/Subappaltatore
  2. obbligo di sospensione dei corrispettivi in difetto
  3. obbligo di comunicare entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate l’omissione da parte di Appaltatore/Subappaltatore delle consegne mensili (copia F24 e informativa) in materia.

N.B. L’Appaltatore/Subappaltatore non avrà azione di recupero credito dei corrispettivi sospesi finché non avrà eseguito il versamento delle ritenute fiscali.

SANZIONI:

Per il Committente/Appaltatore:

Se non sospende il pagamento quando dovrebbe (per mancanza o scorrettezza delle comunicazioni ricevute da parte di Appaltatore/Subappaltatore) è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’Appaltatore/Subappaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità̀ di compensazione.