La Regione Lombardia, dopo avere stipulato il 23.3 u.s. l’Accordo-Quadro con le Parti Sociali per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), attiverà nei prossimi giorni sull’applicativo regionale “Finanziamenti on line”  un’apposita sezione per consentire la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Nel frattempo, sono state pubblicate anche “le Modalità applicativeper la presentazione delle domande di CIG in deroga per emergenza sanitaria da Covid-19” e l’Accordo sindacale standard per l’accesso alla CIGD, qui allegati.
Brevemente si ricorda che la CIGD: 

  • è prevista per datori di lavoro del settore privato con più di 5 dipendenti che non possono accedere ad altri ammortizzatori, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi invece i datori di lavoro domestico
  • è attivabile per il periodo massimo di n° 9 settimane comprese tra il 23.2.2020 e il 31.8.2020 per tutto il personale, per sospensione/riduzione dell’attività aziendale.
  • vi sono ammessi le seguenti categorie di lavoratori: Operai, Impiegati, Quadri, Apprendisti, che devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23.2.2020. Nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attivita’ per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all’altra per successione di appalti (cambio di appalto), l’anzianità aziendale – ai soli fini della concessione dell’integrazione salariale anche in deroga alla normativa ordinaria – deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, 
  • è uno strumento flessibile con rendicontazione analitica mensile, con la quale occorre dichiarare quanti/quali addetti vi sono stati ammessi, possibilmente a rotazione per mansioni omogenee, e se a zero ore o ad ore ridotte;
  • l’erogazione dell’indennità di CIGD ai lavoratori è effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell’INPS, a cui devono essere trasmessi gli estremi necessari.

L’indennità è erogata entro i seguenti massimali:

  • per le retribuzioni lorde mensili sino a euro 2.159,48: euro   998,18 lordi (= netti euro 939,89)
  • per le retribuzioni lorde mensili oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 lordi (=netti euro 1.129,66) 

I datori di lavoro con un organico non superiore a 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale.
I datori di lavoro con un organico superiore a 5 dipendenti devono invece sottoscrivere l’accordo sindacale con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, anche mediante procedura telematica, previa comunicazione informativa alle OOSS.
Detta comunicazione attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto dalle Parti medesime. L’accordo sindacale deve essere redatto sulla base del modello standard definito tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 23.3 u.s. qui allegato.Il verbale di accordo sindacale deve essere compilato in tutte le sue parti e deve attestare l’esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD. 
L’incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. 
In caso di mancato accordo o di mancata richiesta di consultazione da parte delle OOSS entro il previsto termine, i datori di lavoro possono comunque presentare la domanda di CIGD. 
I datori di lavoro devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, non all’INPS. 
Le istanze devono essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo https://gefo.servizirl.it/dgformazione/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31.8.2020. 

Di seguito gli allegati:

https://mcusercontent.com/20946c3306f043388fa15cbbd/files/32e9b68b-b9a1-4623-b00c-428ba27d9b95/Allegati_1_2.pdf