In vigore da oggi il nuovo Decreto Legge n. 52/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

La novità principale è la possibilità per le imprese che hanno utilizzato ed esaurito le 14 settimane di ammortizzatori sociali (CIGP/CIGD/FIS) Covid-19 di usufruire delle ulteriori 4 settimane previste dal Decreto Rilancio (n. 34/2020 artt. 68-70) subito anziché solo dal 1 settembre p.v.; ferma la durata massima complessiva di 18 settimane di trattamento.

In sostanza, l’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale Covid-19 di 4 settimane previsto tra l’1 settembre e il 31 ottobre 2020 dal Decreto Rilancio, può essere anticipato per tutti i datori di lavoro – e non solo per quelli dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, come originariamente previsto – qualora abbiano esaurito le precedenti 14 settimane di trattamento; con ciò evitando notevoli problemi di gestione del personale. 

Il Decreto interviene inoltre a stabilire precisi limiti temporali per la correzione delle domande di ammissione a CIGO/CIGD/FIS che siano risultate erronee: le imprese che abbiano vista rigettata la domanda di ammissione agli ammortizzatori sociali a causa di errori, sono d’ora in avanti saranno ammesse a ripresentare la domanda corretta entro e non oltre 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dell’errore da parte della Amministrazione competente, a pena di decadenza.

Di seguito il testo del DecretoLegge

https://mcusercontent.com/20946c3306f043388fa15cbbd/files/99ac9b37-3894-435f-850d-1514d8733a78/decreto_52_2020.pdf