Ferie Solidali: giorni di ferie in regalo ai colleghi che ne hanno bisogno per gravi necessità

Fonte: D.Lgs. 221/2015, Capo I “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro”, Art. 24 –Cessione dei riposi e delle ferie

Ai sensi della predetta norma i lavoratori dipendenti pubblici e privati possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati – purché eccedenti i minimi legali – ai colleghi, al fine di consentirgli di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CCNL stipulati con le OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

E’ possibile mediante accordi sindacali aziendali ampliare la casistica, e pertanto stabilire ulteriori condizioni (es. grave patologia di altri congiunti o dello stesso lavoratore) di operatività della fattispecie, fermo restando che è possibile “regalare” ferie solo per i giorni disponibili, in base al CCNL o al contratto di lavoro individuale, in aggiunta alle quattro settimane minime di ferie annuali.

Problema ad oggi irrisolto è quello della gestione contributiva delle giornate od ore cedute, in assenza di istruzioni dell’Inps; cosicché ad es. nel CCNL Metalmeccanica Industria è prevista la cessione solo di ferie e permessi retribuiti per i quali non sia già stata versata la contribuzione (regola cui è bene in generale attenersi). 

Nella sostanza, per mezzo di un accordo sindacale aziendale viene costituito un “Fondo ferie solidali”, alimentato volontariamente dai dipendenti perché chi di loro si travi in stato di grave necessità ed abbia esaurito proprie ferie e permessi possa attingervi mantenendo la retribuzione e il posto di lavoro; ciò senza oneri a carico datoriale. Si tratta di una sorta di “stanza di compensazione” di ferie e permessi tra i lavoratori, con finalità solidali.

Un caso pratico:

Poste Italiane Spa ha istituito in via sperimentale per l’anno 2020 il Fondo Ferie Solidali, destinato ai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano esaurito ferie, ex festività e permessi maturati, nelle seguenti ipotesi:

  1. necessità di prestare assistenza continua ai figli minori con gravi problemi di salute, condizione attestata con certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; 
  2. impiego, residenza o domicilio in Comuni colpiti da calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

La domanda di usufruire di ferie solidali in presenza dei suddetti requisiti può essere presentata solo due volte l’anno, rispettivamente nei mesi di febbraio e giugno, per massimo 15 giorni.

La società, ricevute le richieste, rispettando l’anonimato, rende internamente note al personale le esigenze di ferie solidali, a marzo e luglio.

I dipendenti che intendono aderire devono formalizzarlo, indicando i giorni che intendono cedere, da 1 a 3 di ferie ed ex festività maturate nell’anno della donazione. 

Se l’offerta è superiore alla richiesta, la cessione avviene in misura proporzionale tra tutti gli offerenti; viceversa se l’offerta è inferiore alla richiesta, i giorni ceduti sono distribuiti proporzionalmente tra i richiedenti.

Questa misura è ancora oggi poco praticata, probabilmente per scarsa informazione, ma è un nobile strumento che può favorire il clima di compartecipazione e solidarietà all’interno delle aziende, che si spera vengano sempre più sensibilizzate sul tema.