La Legge di Bilancio 2019 (n. 45/2018 entrata in vigore l’1.1.2019)  ha introdotto la possibilità per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.

Già il D. Lgs. 151/2001 prevedeva la possibilità di derogare alla fruizione classica (2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo) attraverso l’istituto della flessibilità (1 mese prima del parto + 4 mesi dopo il parto). Con la nuova previsione viene eliminato l’unico mese obbligatorio di congedo pre parto e introdotta la possibilità per le lavoratrici, previa attestazione medica, di posticipare il congedo obbligatorio dal lavoro per fruirne integralmente nei cinque mesi successivi al parto.

Allo stato, pertanto, la lavoratrice in buona salute può attivare tre soluzioni alternative, tutte comprensive del periodo di almeno 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità:

  1. Classica: 2 mesi pre parto + 3 mesi post parto
  2. Flessibile: 1 mese pre parto + 4 mesi post parto
  3. Previsione 2019: 5 mesi post parto.

Nelle ipotesi sub b) e c) è necessario che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o il medico aziendale, espressamente certifichi che la permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino.

Congedo di paternità

Congedo obbligatorio

  • 5 giorni di congedo obbligatorio (anziché 4 obbligatori + 1 facoltativo), da godere entro 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso del figlio adottivo in famiglia

Congedo facoltativo:

  • n. 1 giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice madre che dovrà espressamente rinunciare ad un giorno del proprio congedo di maternità

Smart working

La legge di bilancio, introduce l’obbligo per i datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di smart working di dare priorità alle richieste di adesione presentate dalle lavoratrici entro i 3 anni dalla fine del congedo di maternità obbligatorio o dai lavoratori con figli portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.