Premi di risultato  erogati nel 2016, anche con riferimento all’anno 2015, detassati grazie alla Legge di Stabilità 2016.

Il beneficio:

  • é limitato al valore massimo di euro 2.000,00 ed è neutro anche per l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente che consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a prestazioni agevolate)
  • é riservato ai lavoratori del settore privato con la qualifica di operai, impiegati, quadri, apprendisti, con limite di reddito 2015 da lavoro dipendente di euro 50.000,00 lordi (anche in relazione a più rapporti di lavoro)
  • é necessario sia erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali(contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali (anche da una sola) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

Il contratto sottoscritto dalle parti deve essere depositato entro trenta giorni preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni legislative.

Il beneficio consiste in:

Tassazione agevolata del 10% per:

  • premi di risultato di ammontare variabile (=graduale rispetto al risultato da ottenere) legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (es. aumento della produzione, risparmi dei fattori produttivi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile).

La verifica obiettiva del raggiungimento dei risultati deve avvenire in un periodo di tempo stabilito nel contratto attraverso il riscontro, ad esempio, di indicatori numerici o di altro genere, purché espressamente individuati.

  • partecipazione agli utili netti di bilancio dell’impresa, regolarmente approvato e pubblicato.

L’imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d’impostain via automatica se ha rilasciato al lavoratore la certificazione unica dei redditi dell’anno precedente. In caso contrario, il lavoratore deve attestare per iscritto il rispetto della condizione reddituale, oppure che non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Detassazione totale (=completa esenzione fiscale e contributiva anche per il datore di lavoro) per:

  • trattamenti di welfare aziendale (prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di studio a familiari) che non concorrono nei limiti indicati a formare reddito da lavoro dipendente. L’erogazione può avvenire mediante voucher nominativi in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale, che non possono essere monetizzati né ceduti a terzi

La norma non limita l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette con ampia delega alle previsioni delle parti sociali; pertanto si ritiene legittimo che un contratto collettivo stipulato nel corso del 2016 preveda un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2016.

Fonti normative:

  • Legge 208/15 (Legge di Stabilità 2016)
  • Decreto Interministeriale 25.3.2016 pubblicato sulla G.U. del 14.5.2016