Nuove disposizioni nella legge di conversione del Decreto Rilancio
in vigore dal 19.7.2020

La legge n. 77/2020, all’art. 93, comma 1 bis[1],  prevede la proroga della durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, e di apprendistato non professionalizzante in scadenza, nella misura equivalente al periodo di sospensione dell’attività per emergenza da Covid-19.

Si tratta di un differimento obbligatorio dei contratti in essere e non ancora scaduti al 19.7.2020, per un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell’attività lavorativa, normalmente coincidenti con quelli di intervento dell’ammortizzatore sociale (FIS, CIGO, CIGD). 

La norma non incide sugli oneri contributivi aggiuntivi del contratto a termine (+ 1,4% per il primo, + ulteriore 0,50% per ogni successivo rinnovo), né sui limiti numerici di contratti a termine previsti dai CCNL, che pertanto allo stato permangono.

In difetto di proroga, il lavoratore potrà rivendicare nei confronti del datore il risarcimento danni per mancato guadagno, pari alla retribuzione del periodo di lavoro aggiuntivo previsto dalla norma in oggetto ma non prestato.

Si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero, poiché sussistono molti dubbi e principalmente: 

  • su cosa debba esattamente intendersi per “periodo di sospensione dell’attività lavorativa” al quale va parametrata la durata della proroga: non è chiaro se va riferito solo alla sospensione a zero ore o anche alla riduzione oraria; 
  • se può trattarsi solo di sospensione con ricorso agli ammortizzatori sociali o anche in assenza di essi;
  • se questa proroga di legge si computa o meno nel numero massimo di proroghe consentite per il contratto a termine;
  • se si considera ai fini della durata massima dei rapporti a termine e del diritto di precedenza e di altri aspetti propri della disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo determinato 

Insomma, ancora nuovi dilemmi lasciati irrisolti dalla normativa e nuovi oneri per le aziende in un periodo di per sé già molto difficile. 


[1]Art. 93 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato 

1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita’ in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, é prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.