• Fonti: Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro n. 567/2017

Gli impianti di registrazione video in sala ristoro non necessitano di autorizzazione preventiva, pertanto è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore ripreso mente manomette distributori di bevande/alimenti.

La Corte d’Appello di Milano ha sancito che non si applica l’art. 4 Statuto Lavoratori (relativo ai controlli a distanza necessitanti di preventivo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro) agli impianti di registrazione installati da un soggetto terzo a tutela del patrimonio aziendale e in assenza di controllo dell’attività lavorativa: nella specie, la telecamera era stata apposta nell’area ristoro – separata dalle zone di lavoro – da parte della società proprietaria dei distributori di alimenti/bevande, con l’inquadratura focalizzata sulle macchine stesse, al fine di controllarne l’eventuale utilizzo indebito. Ciò a seguito di pregressi episodi di danneggiamento e razzia di monete.

La telecamera ha ripreso un lavoratore mentre manometteva i distributori; il che costituisce un comportamento di rilievo penale, potendo integrare ipotesi di danneggiamento e truffa.

La società proprietaria delle macchine ha consegnato con debito verbale il filmato al datore di lavoro, il quale a seguito di ciò ha aperto il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore e all’esito gli ha intimato il licenziamento per giusta causa, ritenuto legittimo dai Giudici milanesi sia di primo grado che d’appello.

Degno di nota il principio sancito nelle sentenze di entrambi i gradi del giudizio: “Un lavoratore che per pochi spiccioli è disposto a manomettere l’altrui proprietà, è un dipendente nel quale, giustamente, il datore di lavoro non può riporre la sua fiducia; è ragionevole, invero, pensare che, come è avvenuto in tali casi, così possa avvenire anche su beni del datore di lavoro”.