Riferimenti normativi:

  • D.L. n. 30/2021
  • L. n. 126/2020, art. 21-ter

A fronte della recrudescenza della pandemia e della nuova sospensione della didattica in presenza, il 13.3.2021 è stato pubblicato – con immediata entrata in vigore – in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 30/2021 contenente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Opportuno, pertanto, fare il punto della situazione vigente sino al 30.6.2021, come di seguito riepilogata.

SMART WORKING

  • condizione per usufruirne: possibilità di svolgimento della mansione da remoto
  • chi ne ha diritto (perciò il datore di lavoro deve concederlo):
    1. i genitori, alternativamente, di figli conviventi minori di 16 anni in DAD (didattica a distanza) o quarantena disposta dalla ASL, per la rispettiva durata
    2. i genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della L. n. 104/92, purché non vi sia altro genitore non lavoratore.

CONGEDO RETRIBUITO AL 50%

  • condizione per usufruirne: impossibilità di svolgimento della mansione da remoto
  • chi ne ha diritto (perciò il datore di lavoro non può opporsi:
    1. i genitori, alternativamente, di figli conviventi minori di 14 anni in DAD (didattica a distanza) o quarantena disposta dalla ASL, per la rispettiva durata
    2. genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della L. n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado con sospensione della didattica in presenza o ospitati in centri diurni che abbiano chiuso.

N.B. gli eventuali congedi parentali già usufrutti nel periodo 1.1.2021/13.3.2021, durante i periodi di DAD o quarantena dei figli, possono essere convertiti a domanda in congedo retribuito ai sensi del DL n. 30/2021 e in tal caso non sono decurtati dal congedo parentale spettante.

CONGEDO NON RETRIBUITO

  • condizione per usufruirne: impossibilità di svolgimento della mansione da remoto
  • chi ne ha diritto (perciò il datore di lavoro non può opporsi): i genitori, alternativamente, di figli conviventi minori fra 14 e 16 anni in DAD (didattica a distanza) o quarantena disposta dalla ASL, per la rispettiva durata;

BONUS BABY-SITTING

  • condizione per usufruirne: avere figli conviventi minori di 14 anni
  • chi ne ha diritto:
    1. lavoratori autonomi (quelli iscritti alle Casse Previdenziale devono fare riferimento alla propria anziché all’INPS)
    2. lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
    3. personale dei comparti difesa, sicurezza, soccorso pubblico impiegato per l’emergenza sanitaria
    4. dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato
  • in cosa consiste: bonus del valore massimo di 100 euro settimanali per l’acquisto di servizi di baby-sitting, inclusi centri ricreativi e per l’infanzia
  • come viene pagato: viene erogato sul “libretto di famiglia”(libretto nominativo riservato alle persone fisiche non esercenti attività professionale e d’impresa, necessario per ottenere alcune prestazioni erogate dall’INPS).

Come fare domanda:

  • la richiesta di smart working va presentata al datore di lavoro
  • la richiesta di congedo o bonus baby-sitting va presentata all’INPS in via telematica direttamente online sul portale dell’Istituto, o tramite contact center (803164 o 06.164164), o tramite un Patronato.