Il Ticket di licenziamento è  dovuto da tutti i datori di lavoro in caso di:

  • licenziamento individuale
  • licenziamento collettivo (dal 1.1.2017 è abolito il collocamento in mobilità e la relativa indennità per i lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi)
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta con conciliazione nell’ambito della procedura avanti la DTL ai sensi dell’art. 7, Legge n. 606/1966 avviata per il licenziamento per motivo oggettivo
  • dimissioni del lavoratore per “giusta causa” (imputabile al datore di lavoro)
  • dimissioni della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza sino al compimento del primo anno di vita del figlio.

Sono esonerati dal Ticket:

  • i licenziamenti conseguenza dei cambi di appalto con riassunzione dei lavoratori dal nuovo appaltatore subentrante
  • i licenziamenti per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile
  • i datori di lavoro domestici.

Non è dovuto il Ticket in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuali ordinarie (al di fuori della procedura conciliativa in DTL di cui sopra).

Importo del Ticket:

Il Ticket è pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità di servizio negli ultimi tre anni. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono un mese intero.

Per le cessazioni anno 2016 il contributo è pari a euro 489,95 per ogni anno di lavoro fino a un massimo di euro 1.469,85 per i rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.

Per tale calcolo non vi è distinzione tra rapporto a tempo pieno e PT.

In caso di licenziamenti collettivi, qualora la procedura ai sensi della Legge n. 223/91 non porti ad un accordo sindacale vi è un aggravio di costo, poiché il Ticket di licenziamento viene moltiplicato per tre.

Modalità e termini di pagamento:

Il Ticket deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto. Non è contemplata la rateizzazione.

Il versamento è da effettuarsi in favore dell’INPS con i contributi obbligatori

N.B. Secondo l’INPS i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del Ticket senza che ciò crei automaticamente in capo al lavoratore il diritto al godimento dell’indennità di disoccupazione (NASPI), posto che quest’ultimo prevede sia lo “status” di disoccupato che il possesso di due anni di assicurazione di cui almeno uno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione involontario. In sostanza, si tratta di due “cose” separate e che non presuppongono alcun collegamento diretto.