La voce “trasferta” spesso viene indicata in busta paga anche quando la  trasferta di fatto non è stata effettuata  e/o la relativa indennità occulta  emolumenti dovuti ad altro titolo al lavoratore, palesando  un  intento elusivo con conseguente differente quantificazione dell’imponibile contributivo e applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale.La Circolare Ministero del Lavoro Prot. n. 37/0011885 del 14.6.2016,  emessa dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, chiarisce il sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta in sede di accertamento ispettivo (ai sensi  dell’art. 39, comma 7, DL 112/2008, come modificato dall’art. 22, D.Lgs. n. 151/2005) :

  • da 150 a 1.500 euro, in caso di violazione fino a 5 lavoratori;
  • da 500 a 3.000 euro, in caso di violazione di più di 5 lavoratori dipendenti o per un periodo superiore a 6 mesi;
  • da 1.000 a 6.000 euro, in caso di violazione di più di 10 lavoratori dipendenti o per un periodo superiore a 12 mesi.

Sanzione che, ovviamente, si aggiunge all’obbligo  di regolarizzazione fiscale, contributiva e retributiva delle somme irregolarmente erogate sotto la voce trasferta.