Il Garante per la Privacy ha pubblicato le FAQ – elenco delle domande più frequenti con relative risposte – circa il Trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
Si tratta di un documento molto interessante, poiché consente di risolvere i principali dubbi pratici che i datori di lavoro incontrano nell’elaborazione dei Protocolli interni concernenti le misure di sicurezza per la limitazione del rischio contagio e nella gestione del personale.

In allegato si trasmette il documento originale (All. 1), di cui si offre qui una breve sintesi:

SI PUO’ RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI TERZI (UTENTI, FORNITORI, VISITATORI E CLIENTI) ALL’INGRESSO DELLA PROPRIA SEDE? 
SI.
Trattasi di un controllo previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.
Peraltro, poiché integra un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato; quindi: 

  • per i dipendenti: è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge, quale ragione che ha impedito l’accesso al luogo di lavoro 
  • per i terzi: va semplicemente impedito l’accesso, poiché nei loro confronti non è necessario registrare il motivo del diniego di accesso. 

SI PUO’ RICHIEDERE AI PROPRI DIPENDENTI DI RENDERE INFORMAZIONI, ANCHE MEDIANTE UN’AUTODICHIARAZIONE, IN MERITO ALL’EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO DA COVID-19 QUALE CONDIZIONE PER L’ACCESSO ALLA SEDE DI LAVORO? 
SI.
Ai lavoratori poiché, in base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
Ai terzi (es. visitatori/utenti) perché è previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, 
In ogni caso si può raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, ed occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva con la quale si hanno avuti contatti, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata. 

QUALI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI SUL LUOGO DI LAVORO COINVOLGONO IL MEDICO COMPETENTE? 
Nell’ambito dell’emergenza il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
Anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie rientra tra gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente 
In capo al medico competente permane, comunque, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. 

IL DATORE DI LAVORO PUO’ COMUNICARE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA L’IDENTITA’ DEI DIPENDENTI CONTAGIATI? 
NO.
Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle Autorità Sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi; ma non anche al RLS.
In fase di emergenza epidemiologica l’RLS deve continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, ad esempio, promuovendo l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli interni. 

PUO’ ESSERE RESA NOTA L’IDENTITA’ DEL DIPENDENTE AFFETTO DA COVID-19 AGLI ALTRI LAVORATORI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO?
NO. 
Il datore di lavoro é tenuto a fornire informazioni alle istituzioni competenti e alle Autorità Sanitarie, alle quali sole compete informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. 
ll datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, misure relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali aziendali secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute.

https://mcusercontent.com/20946c3306f043388fa15cbbd/files/ead0613d-d392-43e7-b679-7ba56e9419c7/Allegato_1.pdf