Dpcm 25.2.2020 – Art. 2

Il nuovo provvedimento ha abrogato l’art 3 del Dpcm n. 6/2020 del 23.2 u.s., di cui si è parlato appena ieri, allargando l’operatività delle medesime disposizioni.

In sintesi:

  • facilità di accesso allo SW, anche in assenza di accordi individuali, salvo obblighi di informativa in tema di sicurezza sul lavoro assolti in via telematica, anche usufruendo di quanto pubblicato sul sito Inail (nulla è cambiato);
  • validità del provvedimento sino al 15 marzo 2020 (anziché 7 marzo);
  • validità del provvedimento:
    • per le aziende che hanno sede legale od operativa in Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, 
    • per i lavoratori subordinati ivi residenti o domiciliati che svolgano attività fuori di tali territori 

(anziché solo agli 11 Comuni in quarantena).

Non mutano le considerazioni già rassegnate su questa forma di lavoro provvisoria dettata dall’emergenza e finalizzata solo ad arginare il contagio da Coronavirus.