Unioni Civili e Convivenze di Fatto

In linea generale, le nuove formazioni comportano per la coppia diritti e doveri simili a quelli assunti con il matrimonio (assistenza morale e materiale, coabitazione, contributo economico in base alle proprie sostanze e capacità di lavoro) salvo l’obbligo della fedeltà e la possibilità di adozione per le unioni civili omosessuali.

Entrerà in vigore il 5 giugno 2016 la nuova Legge sulle Unioni Civili e le Convivenze di Fatto.

Di seguito si riportano sinteticamente i dati salienti della riforma.

UNIONI CIVILI

Sono costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso, di stato libero e non legate da vincoli di parentela fra loro, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni.

All’atto della costituzione le parti:

  • fissano la residenza comune;
  • hanno facoltà di assumere un cognome comune – scegliendolo tra i loro – al quale possono anteporre o posporre il proprio diverso cognome;
  • hanno facoltà di optare per la separazione dei beni, altrimenti si applica loro automaticamente il regime della comunione dei beni.

Le disposizioni tutte (leggi, regolamenti, contratti collettivi) che si riferiscono al matrimonio e/o contenenti le parole “coniuge” o “coniugi” o equivalenti, si applicano anche alle parti dell’unione civile.

Ciò considerato, per quanto interessa il rapporto di lavoro: si applicano anche a chi contrae unione civile le previsioni in materia di congedo matrimoniale, assegni familiari, permessi, trattamenti assicurativi; inoltre in caso di morte del prestatore di lavoro le spettanze di fine rapporto e il TFR devono corrispondersi al partner superstite dell’unione civile, al quale spetta anche la reversibilità della pensione.

Lo scioglimento dell’unione civile interviene per:

  • morte di una delle parti;
  • manifestazione (congiunta o disgiunta) della volontà di scioglimento avanti all’ufficiale dello stato civile (la domanda giudiziale è proposta trascorsi 3 mesi da tale manifestazione di volontà);
  • sentenza di rettificazione di sesso (quando i due partner non sono più dello stesso sesso). Al contrario, laddove uno dei coniugi eterosessuali uniti in matrimonio cambi sesso e le parti non vogliano sciogliere il loro vincolo, il matrimonio si tramuta in unione civile tra parti del medesimo sesso).

Per lo scioglimento valgono gran parte delle norme relative alle cause di divorzio, senza necessità di passare preventivamente per la separazione come nel matrimonio.

CONVIVENZE DI FATTO

Sono costituite da due persone maggiorenni eterosessuali o dello stesso sesso, non legate da vincoli di parentela fra loro, non unite in matrimonio o unione civile omosessuale, che coabitano e si prestano assistenza morale e materiale.

Si costituisce mediante accordo scritto stipulato nella forma dell’atto pubblico avanti a notaio o della scrittura privata autenticata avanti ad avvocato, che devono trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

I conviventi di fatto acquisiscono i seguenti principali diritti:

  • hanno facoltà di scegliere il regime patrimoniale della comunione o separazione dei beni;
  • in caso di malattia o ricovero del convivente hanno gli stessi diritti di visita, assistenza, accesso alle informazioni personali, previste per i coniugi e familiari;
  • diritto di abitazione della casa in caso di morte del convivente proprietario (per una durata variabile ma non oltre 5 anni) o di subentro nel contratto di locazione in caso di convivente conduttore;
  • in caso di prestazione di servizio stabile nell’impresa familiare del convivente, in assenza di rapporto societario o di lavoro subordinato, partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda;
  • in caso di decesso del convivente per fatto illecito di terzi (es. sinistro stradale imputabile alla controparte) competono i medesimi diritti risarcitori spettanti al coniuge.

Lo scioglimento della convivenza di fatto avviene per:

  • morte del convivente;
  • accordo fra le parti (per atto scritto davanti a notaio/avvocato);
  • recesso di uno dei conviventi (per atto scritto davanti a notaio/avvocato);
  • sopravvenuto matrimonio o unione civile tra i due conviventi o tra uno dei conviventi e un terzo.

Alla cessazione della convivenza può seguire il diritto agli alimenti da parte del partner che versi in stato di bisogno: la misura e la durata dell’obbligo, in proporzione alla durata della convivenza, è rimesso alla deliberazione del Giudice.

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unione civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 118 del 21 maggio 2016 ed entra in vigore  il 5 giugno 2016.

Leggi il provvedimento legislativo Legge 20 maggio 2016, n. 76